Con il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016) è possibile definire in via agevolata i ruoli affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016, mediante il pagamento integrale, anche dilazionato delle somme maturate a favore dell’agente della riscossione, a titolo di:
- capitale e interessi;
- aggio e rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
Non è, invece, dovuto il pagamento di:
- sanzioni;
- interessi di mora;
- sanzioni e somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.
Possono essere oggetto della rottamazione anche le cartelle per le quali è già in corso un piano di rateazione, a condizione però che risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.
Per accedere alla rottamazione, il contribuente presenta un’istanza all’agente della riscossione (modello DA1) entro il 31 marzo 2017, nella quale indicare, tra l’altro, la modalità di pagamento scelta, nonché l’impegno a rinunciare ad eventuali giudizi pendenti.
Equitalia comunica ai contribuenti, entro il 31 maggio 2017, l’ammontare complessivo delle somme dovute, quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Il pagamento può essere effettuato integralmente entro luglio 2017 o in forma rateale, nel massimo di 5 rate di pari ammontare (3 rate nel 2017 nei mesi di luglio, settembre e novembre e 2 nel 2018 nei mesi di aprile e settembre) sulle quali sono dovuti gli interessi (da calcolarsi a decorrere dal 1° agosto 2017). In caso di pagamento rateale, il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nel 2017 e il restante 30% nel 2018.