Con la presente si informano i nostri clienti che, fermo restando quanto già segnalato nelle precedenti note, a seguito dell’esame operato dalla Camera il c.d. “Decreto Dignità” in attesa che lo stesso diventi legge a seguito dell’approvazione da parte del Senato (presumibilmente il 10 agosto), in ragione degli emendamenti porposti, sono state introdotte le seguenti misure:

Contratto a Tempo determinato

In primis, occorre precisare che a seguito degli emendamneti proposti, sono stati confermati sia la riduzione da 24 a 36 mesi della durata massima dei contratti a tempo determinato nonché il limite massimo delle 4 proroghe rispetto alle precedenti 5, l’aumento dei costi contributivi e l’obbligo dell’inserimento della causa per le proroghe dopo i 12 mesi. Inoltre sono stati creati 4 regimi differenti per la disciplina dei contratti a termine:

1 Per tutte le proroghe ai contratti effettuale sino al 13 luglio 2018 deve ritenersi operante il decreto Poletti ovvero contratto acausale fino a 36 mesi;

2) Per tutte le proroghe fatte  con decorrenza 14 luglio e fino alla conversione e pubblicazione della legge (verosimilmente il 10 di agosto) deve ritenrisi il Contratto a tempo detemrinato acausale per i 12 mesi e causale fino ad un massimo di 24 mesi e la riduzione da 5 a 4 proroghe;

3) Il terzo introdotto con gli emendamenti approvati il 02.08.2018 e valido fino al 31.10.2018, vale per i contratti  in essere e non ancora prorogati o scaduti, si ha la possibilità, sempre nel limite delle 4 proroghe, a poter non inserire la causale fino ai 24 mesi;

4) il quarto ed ultimo, per i contratti prorogati a partire dal 1.11.2018 varranno le  limitazioni  di cui al decreto legge 87/2018 ovvero  contratto a tempo determianto acausale solo per i primi 12 mesi, con obbligo di causale dal 12° e fino a 24° mese e la limitazione a 4 proroghe.

In ultimo, precisiamo che ad oggi la previsone dell’aggravio del contributo dello 0.5% per ogni proroga in aggiunta all’ 1.4% della legge fornero deve riterni applicato a partire  dal 14.07.2018 così come la limitazione  numerica del 30% dei contratti a tempo indetermianto nella stessa azienda. Dagli obblighi di cui sopra sono esclusi i lavoratori domestici.

Somministrazione

Inoltre, a seguito degli emendamenti le norme per i contratti a termine restano valide anche per la somministrazione a tempo determinato il limite del 30% dei lavoratori in forza presso l’utilizzatore così come l’obbligatorietà delle causali che si applicano all’utilizzatore, mentre sono state previste importanti deroghe per quanto concerne lo stop&go nella successione di contratti a termine, ovvero nella non necessità per i soli contratti a tempo determinato in somministrazione di attendere un determinato lasso di tempo tra la fine di un contratto e l’inizio di uno nuovo con lo stesso lavoratore, nonché, altra importante deroga,  i lavoratori portuali sono stati esclusi dalla stretta sui contratti di somministrazione e pertanto, godranno dell’esonero dai limiti posti ai contratti a termine (pertanto i portuali restano esonerati dall’indicazione delle causali, dallo stop&go e dalla riduzione del limite dei 36 mesi).

Introduzione Voucher

Introduzione dei Voucher per quanto concerne le strutture ricettive che operano nel turismo fino a 8 dipendenti e agricoltura per un arco temporale non superiore a 10 giorni.

Bonus assunzioni under 35 fino al 2020

Estensione del bonus del 50% per un massimo di 3 anni  con un tetto di 3.000 euro su base annua dei contributi, per le assunzioni degli under 35 che non abbaino mai avuto un rapporto a tempo determinato anche per le assunzione effettuate nel 2019 e nel 202.. Tale provveidmento, precisiamo che sarà oggetto di un apposito decreto attuativo.

Come in premessa scritto, le modifiche di cui sopra dovranno essere approvate dal Senato prima di poter entrare in vigore.
Come sempre, per chiarimenti ed approfondimenti su questi ed altri temi, restiamo a completa disposizione contattandoci in studio.