Per fronteggiare le conseguenze economiche/finanziarie determinate dal protrarsi dell’emergenza COVID-19, il DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, ha introdotto specifiche misure di sostegno a favore delle imprese/lavoratori autonomi/enti non commerciali, tra le quali, un credito d’imposta riferito ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo.
IL BONUS È USUFRUIBILE PER I MESI DI:
- MARZO-APRILE-MAGGIO per i soggetti indicati al punto “SOGGETTI BENEFICIARI” (ampliato a GIUGNO con il “Decreto Agosto”);
- APRILE-MAGGIO-GIUGNO per gli esercenti di attività alberghiera/agrituristica (ampliato a LUGLIO con il “Decreto Agosto”).
Il credito d’imposta spetterà nella misura del:
- 60% del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo (locazione, leasing operativo, concessione). Per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio che abbiano superato i 5 milioni di ricavi nell’anno 2019 il bonus è del 20%;
- 30% del canone nei casi di contratti di affitto d’azienda e contratti a prestazioni complesse. Per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio che abbiano superato i 5 milioni di ricavi nell’anno 2019 il bonus è del 20%;
- 50% del canone di locazione, con riferimento ad un immobile utilizzato promiscuamente per l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo.
SOGGETTI BENEFICIARI: Esercenti attività d’impresa; lavoratori autonomi; enti non commerciali (compresi gli ETS e gli enti religiosi civilmente riconosciuti); imprenditori individuali; spa/sapa/srl/società cooperative/società di mutua assicurazione; imprenditori/imprese agricole.
Sono state inoltre effettuate due importanti precisazioni nella circolare 25/E dell’agenzia delle entrate:
- Il credito d’imposta è riconosciuto anche per gli immobili locati ad uso abitativo strumentale all’attività di Bed and Breakfast esercitata in forma imprenditoriale;
- Il credito d’imposta non è riconosciuto ai medici che svolgono attività intramoenia presso studi professionali privati.
CONDIZIONI PER L’ACCESSO AL CREDITO D’IMPOSTA:
- Ricavi dell’anno 2019 non superiori a € 5 milioni. Tale limite non rileva per le strutture alberghiere/agrituristiche/agenzie di viaggio/tour operator (la non rilevanza di questo limite si estende con il “Decreto Agosto” anche alle strutture termali). La riduzione del fatturato non è richiesta per le aziende che hanno iniziato la loro attività dall’01/01/2019;
- Una riduzione del fatturato pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.
MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI: Il modello dei dati va trasmetto tramite i servizi telematici dell’agenzia delle entrate.
UTILIZZO DEL CREDITO: Ad avvenuto pagamento del canone, il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione con modello F24.
Il credito d’imposta, se non già fruito con modello F24, potrà:
- Essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, ovvero relativa al 2020;
- Essere ceduto al locatore o al concedente, oppure ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.