Il “nuovo” credito d’imposta previsto dalla legge di bilancio 2021 (dal comma 1051 in poi) prevede delle agevolazioni per investimenti da effettuare nel 2021 e 2022.

Investimenti agevolabili:

L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi

(per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni).

Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:

  • veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR;
  • beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
  • fabbricati e costruzioni;
  • Industrie manifatturiere alimentari;
  • Industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua;
  • Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni.

Soggetti beneficiari:

Il credito d’imposta spetta

  • Alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non

residenti, a prescindere dalla forma giuridica/settore di appartenenza/dimensione e dal regime

di determinazione del reddito;

  • Ai lavoratori autonomi.

Entità del credito:

 

 

 

 

 

 

Soggetti esclusi:

Le imprese

  1. In liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa”) ovvero da altre leggi speciali, nonché a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
  2. destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

 Utilizzo del credito:

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24. Per gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2021 da parte dei soggetti con ricavi/compensi inferiori a € 5 milioni il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

I soggetti con ricavi/compensi superiori a € 5 milioni è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni.

 

 

Restiamo a completa disposizione per ogni necessario approfondimento in merito.