Buonasera, viste le sempre più frequenti richieste che ci giungono in merito alla possibilità di installazione di telecamere e altri tipi di impianti di videosorveglianza, ci sembra opportuno girarvi una piccola informativa che si colloca nell’alveo delle rilevanti informazioni in materia di diritto del lavoro, con particolare riferimento all’installazione di telecamere sui luoghi di svolgimento dell’attività lavorativa. Una recentissima pronuncia della Suprema corte di Cassazione 38882/2018,  ha  confermato l’interpretazione della normativa di riferimento offerta già più volte da questo Studio, ovvero  che sui luoghi di lavoro per l’installazione di ogni tipo di impianto di videosorveglianza idoneo a costituire anche indirettamente una forma di controllo a distanza sull’attività dei lavoratori, non sia sufficiente il mero accordo o l’informativa ai dipendenti stessi.
Orbene, la Cassazione ha specificato come  la predisposizione nonché il mantenimento di un impianto di videosorveglianza,  debba essere sottoposto all’accordo  sindacale o di provvedimento autorizzativo da parte dell’ispettorato del lavoro territorialmente competente, non risultando sufficiente il mero consenso informato del lavoratori, in quanto “soggetti deboli”. Infatti la mancanza di uno dei due atti (accordo sindacale o provv. autorizzativo dell’ispettorato del lavoro) integra l’ipotesi di reato, punita con ammenda di cui agli arti.4 e 38 della legge 300/1970.
Si Resta a completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in materia.