Per l’anno 2020 con la finalità di contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari innescata dall’emergenza Covid-19 sono state introdotte due importanti novità:

  • L’articolo 98, comma 1, L.18/2020(c.d. Decreto Cura Italia), che ha abrogato il requisito di investimento incrementale e fissato l’aliquota unica al 30%;
  • L’articolo 186 L.34/2020(c.d. Decreto Rilancio) che ha potenziato l’intensità del credito d’imposta, mediante incremento dell’aliquota dal 30% al 50% e contestuale innalzamento del tetto di spesa annuo a 60 milioni di euro.

SOGGETTI BENEFICIARI: Titolari di reddito d’impresa; lavoratori autonomi; enti non commerciali.

Sono ulteriormente ammessi anche:

  • I soggetti che non hanno incrementato gli investimenti dell’anno 2020 rispetto all’anno 2019;
  • I soggetti che non hanno effettuato investimenti pubblicitari nel 2019;
  • I soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2020.

Non rientrano nell’agevolazione, a titolo esemplificativo:

La realizzazione grafica pubblicitaria; la pubblicità sui social media (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, ecc); pubblicità acquistata attraverso gli spazi di pubblicità di Google; spese per la produzione di volantini cartacei periodici; siti web non registrati come testata giornalistica.

LIMITI DEL BONUS:

  • Limiti del regime “de minimis”;
  • Limite delle risorse stanziate per l’anno 2020, pari a 85 milioni di euro suddivisi in:
  1. 50 milioni di euro per giornali quotidiani e periodici, anche online;
  2. 35 milioni di euro per emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo stato.

MODALITÀ E TERMINI DI TRASMISSIONE: A partire dal 01/09/2020 fino al 30/09/2020 è possibile presentare la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare nell’anno 2020. La comunicazione per l’accesso deve essere presentata esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’agenzia delle entrate accessibile con le credenziali Entratel e Fisconline, SPID o CNS.

Questa nuova finestra temporale di trasmissione delle comunicazioni di accesso al credito d’imposta non compromette la validità di quelle trasmesse a regime tra il 01/03/2020 al 31/03/2020; in questo caso i contribuenti possono optare per una delle seguenti alternative:

  • Attendere la rideterminazione del credito d’imposta comunicato nel mese di marzo 2020 con i nuovi criteri di calcolo;
  • Presentare dalla presente finestra temporale una nuova comunicazione sostitutiva di quella presentata nel mese di marzo 2020.

Ai fini della concessione dell’agevolazione risulta irrilevante l’ordine cronologico di trasmissione e in caso di insufficienza delle risorse disponibili si provvede al riparto in misura percentuale tra i soggetti ammessi.

COME UTILIZZARE IL BONUS: Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24.