Il Decreto Rilancio concede per un periodo breve di derogare ad alcuni dei limiti imposti dal decreto dignità per i contratti a tempo determinato.
In particolare il Dl Rilancio all’art. 93 introduce un regime temporaneo di “acasualità” fino al 30 agosto 2020, dando la possibilità di rinnovare o prorogare (anche in somministrazione) contratti a tempo determinato che erano in essere al 23 febbraio 2020 fino al 30 agosto 2020. Sono pertanto esclusi da tale deroghe i contratti a tempo determinato scaduti prima del 23 febbraio così come quelli stipulati dopo tale data.
Pertanto per i contratti che erano in essere al 23 febbraio potranno essere rinnovati/prorogati(anche prima della scadenza) senza causale anche nel caso in cui la proroga superi i 12 mesi.
Inoltre in sede di conversione del DL 18/2020 è stata prevista la possibilità di rinnovare o prorogare i contratti a termine, anche a scopo di somministrazione, durante i periodi di godimento degli ammortizzatori sociali con causale Covid-19, derogando così al divieto imposto ai datori di lavoro con sospensioni o riduzioni di orario in corso, di ricorrere ai contratti a tempo determinato anche in somministrazione.
Restando a disposizione per approfondimenti in merito, si augura una buona giornata.
Studio Assi