Buonasera come già comunicatovi a mezzo mail del 05 maggio 2019 e così come pubblicato sul nostro sito www.studioassi.com, da giugno 2019 cambia radicalmente la gestione degli ANF da parte delle imprese e dei lavoratori. Per l’invio delle domande di assegno per il nucleo familiare (presentate obbligatoriamente dai dipendenti direttamente all’INPS) diventa obbligatoria la procedura telematica. Unica eccezione è rappresentata dai lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI), che continuano a presentare la domanda al datore di lavoro con il modello cartaceo. L’INPS individua gli importi teoricamente spettanti al lavoratore e i datori di lavoro, dopo aver definito l’assegno effettivamente spettante, lo erogano in busta paga. Mutano anche le modalità di esposizione degli ANF nel flusso UniEmens.
L’assegno è erogato dall’INPS sulla base della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso.
Gli importi sono pubblicati annualmente dall’INPS in tabelle valide dal 1° luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell’anno seguente. Per le tabelle da applicare dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020 è stata pubblicata la circolare INPS 17 maggio 2019, n. 66.
Come fare domanda
A partire dal 2019 i modelli di domanda non possono più essere consegnati in al datore di lavoro, ma devono essere trasmessi per via telematica dal lavoratore direttamente all’INPS attraverso il servizio online dedicato o tramite i servizi telematici offerti dagli enti di patronato.
In casi particolari è necessario inoltrare all’INPS anche la domanda di autorizzazione ANF.
Nessun cambiamento invece per la domanda di assegno per il nucleo familiare da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) che deve essere presentata al datore di lavoro con il modello ANF/DIP (SR16) cartaceo.
Procedura per l’erogazione
L’INPS provvede in autonomia a istruire le pratiche per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta e, in particolare, individua gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e al reddito conseguito negli anni precedenti.
I datori di lavoro recuperano l’informazione circa gli importi calcolati dall’INPS prendendone visione attraverso una specifica utility, disponibile sul “Cassetto previdenziale aziendale”. Indicando il codice fiscale del lavoratore ed eventualmente quello del richiedente – qualora i due soggetti non coincidano (es. nel caso di madre separata senza posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell’altro genitore) – la procedura riporta al datore l’importo teoricamente spettante. Successivamente, sulla base degli importi teoricamente spettanti, il datore di lavoro calcola l’importo effettivamente dovuto al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto (es. part-time full-time) e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento.
Si consiglia di esporre tale circolare informativa in un luogo visibile a tutti i lavoratori o comunque di informare tutti i dipendenti affinché possano attivarsi autonomamente per quanto di loro spettanza al fine di continuare a ricevere gli anf spettanti anche nella prossima busta paga di giugno 2019 avvisandoli che in caso contrario l’azienda sarà OBBLIGATA a sospenderne l’erogazione.
Lo STUDIO ASSI resta ovviamente a completa disposizione di tutte le aziende e dei loro lavoratori per tutte le informazioni inerenti alle nuove procedure nonché ad informare sugli sviluppi relativi alla funzionalità della nuova utility INPS.