Rifinanziamento del trattamento di CIGS per riorganizzazione, crisi aziendale e  contratto di solidarietà

La Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione, del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la circolare n. 6 del 3 aprile 2019, con la quale
comunica il rifinanziamento per l’anno 2019 ed estensione per l’anno 2020 della proroga del
trattamento di CIGS per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà ai sensi
dell’art. 22 bis del D.L.vo n. 148/2015.
La nuova disposizione normativa, pertanto, estende anche per l’anno 2020 – nel limite delle
risorse finanziarie sopra indicate – la possibilità alle imprese con rilevanza economica
strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con
esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della Regione
interessata, o delle Regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte
ubicate in due o più Regioni, di richiedere la proroga dell’intervento straordinario di
integrazione salariale, sino al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma di
riorganizzazione aziendale di cui all’articolo 21, comma 2, sia caratterizzato da investimenti
complessi non attuabili nel limite temporale di durata di ventiquattro mesi di cui all’articolo
22, comma 1, ovvero qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all’articolo
21, comma 2, presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse
umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale.
Alle medesime condizioni e sempre nel limite delle risorse finanziarie indicate, in deroga ai
limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, comma 2, del citato D.lgs n. 148/2015, può essere
concessa la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite
massimo di sei mesi, qualora il piano di risanamento di cui all’articolo 21, comma 3, presenti
interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell’attività aziendale e la
salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di dodici mesi di cui
all’articolo 22, comma 2.
Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai
limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, commi 3 e 5 del citato D.Lgs n. 148/2015, può
essere concessa la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale
contratto di solidarietà sino al limite massimo di 12 mesi, qualora permanga, in tutto o in
parte, l’esubero di personale già dichiarato nell’accordo di cui all’articolo 21, comma 5, e si
realizzino le condizioni di cui al comma 2.

Fonti: Ministero del Lavoro e Dottrina del Lavoro