Rafforzare l’attività di vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e inasprire le sanzioni per i datori di lavoro non in regola. E’ il doppio binario su cui si muove la legge di Bilancio 2019 per contrastare il lavoro sommerso e favorire la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Dal 1° gennaio 2019, infatti, sono aumentate del 20% le sanzioni che sono addirittura raddoppiate se il datore di lavoro è recidivo.

Con la legge di Bilancio 2019 (comma 445 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145) vengono raccolte, all’interno di un’unica norma, una serie di novità il cui obiettivo principale è, da un lato, quello di rafforzare l’attività di vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e delle sue articolazioni periferiche e, dall’altro, di aumentare gli importi relativi a sanzioni per taluni comportamenti elusivi particolarmente ricorrenti e con le quali gli organi di vigilanza hanno a che fare con una cadenza pressoché quotidiana.

L’intervento operato dal Legislatore sull’apparato sanzionatorio rappresenta, indubbiamente, l’argomento di maggiore importanza per chi opera nel mondo del lavoro. Nel dettaglio, l’incremento del 20 per cento, apportato dal comma 445 della finanziaria, riguarda le sanzioni irrogate per l’impiego di lavoratori senza la preventiva comunicazione al Centro per l’impiego:
– da euro 1.800 a euro 10.800 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore fino a 30 giorni di effettivo lavoro (prima dell’incremento in parola, da euro 1.500 a euro 9.000);
– da euro 3.600 a euro 21.600 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 a 60 giorni di effettivo lavoro (prima dell’incremento in parola, da euro 3.000 a euro 18.000);
– da euro 7.200 a euro 43.200 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro (prima dell’incremento in parola, da euro 6.000 a euro 36.000).
Le maggiorazioni sono raddoppiate laddove, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
Aumentano del 20% altresì le sanzioni inflitte per la violazione delle disposizioni relative alla somministrazione di lavoro (art. 18, D.Lgs. n. 276/2003), all’orario di lavoro e al riposo giornaliero e settimanale (art. 18-bis, co. 3 e 4, D.Lgs. n. 66/2003), al distacco (D.Lgs. n. 136/2016).
Ancora, aumentano del 20 per cento gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con apposito decreto del Ministero del lavoro.
Sono incrementate, invece, del 10 per cento, gli importi dovuti per la violazione delle norme in materia di sicurezza del lavoro, di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008, sanzione in via amministrativa o penale.