Buongiorno,
Inoltriamo la presente Circolare Ministeriale del 31 ottobre 2018 per ricordare come già preannunciatovi che in data odierna è giunto al termine il periodo transitorio concesso dalla legge 96/2018(di conversione del decreto dignità) ed è stata pubblicata la circolare di interpretazione al Decreto Legge 87 del 2018 (che per comodità si allega alla presente) e che pertanto a far data dal 01 novembre 2018 i contratti di lavoro a tempo determinato subiranno alcune  importanti limitazioni.
Ricordiamo brevemente  le principali novità introdotte dal  Decreto dignità,  con il quale è stato disposto che al contratto di lavoro subordinato possa essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi (mentre prima liberamente si poteva arrivare ai 36 mesi). Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
– esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
– esigenze sostitutive di altri lavoratori;
– esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Si ritorna dunque all’utilizzo delle causali  per i contratti superiori a 12 mesi. E si abbassa il limite massimo di durata a 24 mesi (non più 36).
 Il decreto dignità esclude le causali per i contratti per attività stagionali.
In materia di rinnovi è rimasta invariata la norma relativa agli intervalli da rispettare, pertanto laddove il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Infine, ricordiamo che l’art 19 c. 2 del D.Lgs 81 del 2015 non è stato modificato dal Decreto Dignità nella parte in cui rimette anche per il futuro alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare alla durata massima del contratto a termine.
Per approfondimenti su questi ed altri temi, i nostri uffici restano a vostra completa disposizione. Circolare-n-17-del-31102018 (1)