Le principali novità in materia Lavoro, introdotte dal Decreto “Dignità” n. 87 del 2018, entrato in vigore con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dal 14 luglio 2018, riguardano principalmente i contratti a tempo determinato e i licenziamenti.
In particolare, in caso di licenziamento illegittimo, la legge prevede che il giudice condanni il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria, non soggetta a contribuzione previdenziale, di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione per ogni anno di servizio. Con il decreto Dignità l’indennità massima salirebbe a 36 mesi, contro le attuali 24 mensilità, e la minima potrebbe salire da 4 a 6 mensilità.
Ad escludere per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio è stata la legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, alla lett. c) del comma 7 dell’art. 1. Ora il decreto Dignità (articolo 3, come 1) aumenta i valori assoluti dell’indennità risarcitoria, sia nell’importo minimo che in quello massimo.
Il diritto alla reintegrazione resta in caso di licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato.
Il decreto Dignità non interviene sulle indennità previste in caso di licenziamento intimato violando il requisito di motivazione o con un vizio di procedura, per le quali l’importo è pari a una mensilità della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità.
Restano valide anche le offerte di conciliazione previste dall’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2015.
Le modifiche più rilevanti operate dal Decreto Dignità sono in materia di contratti a termine
Infatti, per i contratti a termine la durata massima scende da 36 a 24 mesi, le causali sono previste solo dopo il primo rinnovo dopo i primi 12 mesi senza causalone (rispetto agli attuali 36 mesi). Il rinnovo del contratto per ulteriori 12 mesi deve essere giustificato da una delle seguenti ragioni:
- a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.;
relative a lavorazioni e a picchi di attività stagionali.
- c) I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogatianche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19,
Occorre precisare che le proroghe dei contratti a termine scenderanno da 5 a 4 e si applicherà un aumento del costo contributivo di 0,5 punti per ogni rinnovo.
Le nuove disposizioni in materia di contratto a tempo determinato si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data 14.07.2018
Viene inoltre confermata la possibilità di stipulare, una volta raggiunto il limite massimo di durata, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio.
Infine il rapporto di somministrazione a tempo determinato soggiace alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo determinato. Ciò sta a significare che tutte le regole previste per il contratto a termine diretto (articoli dal 19 al 29) vengono applicate anche ai rapporti in somministrazione, ad eccezione di quanto previsto agli articoli 23 (percentuale massima di lavoratori a termine) e 24 (diritto di precedenza).
Queste le regole che saranno applicate anche ai rapporti in somministrazione:
– durata massima, pari a 24 mesi (sommando rapporti a termine diretti ed in somministrazione);
– stop & go
– numero massimo di proroghe, pari a 4.
Si resta a completa disposizione per offrire maggiori informazioni e delucidazioni in merito.