Dal 1° luglio divieto di pagamento e nuovo obbligo da parte dei datori di lavoro e committenti privati di pagare le retribuzioni e stipendi con modalità e strumenti che escludano il denaro contante.
Dal 1° luglio 2018, pertanto, entrano in vigore le novità introdotte dal coma 910 della 205/2017 la cd. Legge di Bilancio 2018 circa il divieto di pagamento dello stipendio in contanti, anche in caso di eventuali acconti sullo stesso, e l’obbligo per i datori di lavoro e committenti privati di utilizzare di effettuare il pagamento solo con bonifici provvisti di iban, elettronici, in contanti presso uno sportello bancario o postale o tramite assegno.
L’obbligo di effettuare il pagamento dello stipendio non i contanti nel 2018 scatta dal 1° luglio di quest’anno per i lavoratori inquadrati con le seguenti tipologie contrattuali: lavoro subordinato, collaborazioni coordinate e continuative, cooperative con i propri soci.
Il divieto di pagare gli stipendi in contanti è una novità normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 al fine di arginare quella prassi ormai molto diffusa tra i datori ed i committenti, di pagare i propri dipendenti con uno stipendio inferiore rispetto a quelli fissati per legge dal CCNL.
L’obiettivo del governo è quindi quello di aumentare le tutele del lavoratore andando a vietare il pagamento in contanti delle retribuzioni al fine di ricevere solo importi corrispondenti a quanto scritto in busta paga, ed è per questo motivo che da luglio, la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituirà la prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione nei rapporti di lavoro subordinato, co.co.co. e cooperative con soci.
Per effetto del comma 910 della legge 205/2017 ossia la nuova Legge di Bilancio, a partire dal 1° luglio 2018 scatta l’obbligo per i datori di lavoro e committenti privati, scatta quindi l’obbligo di effettuare il pagamento degli stipendi con modalità e strumenti che escludano categoricamente l’uso del denaro contante, per cui s potranno effettuare SOLO pagamenti tracciabili.
Il divieto di pagamento stipendi in contanti funziona così:
– Il comma 910 della legge 205/2017 ha previsto il divieto di pagare le retribuzione e gli anticipo di essa, in contanti per alcune categorie di lavoratori e datori di lavoro e committenti.
– dal 1° luglio 2018 scatta l’obbligo per i datori di lavoro e committenti privati di provvedere al pagamento delle retribuzioni con modalità e forme che escludano l’uso del contante.
– le forme accettate di pagamento stipendi 2018 dal 1° luglio sono solo: bonifici con iban, pagamenti elettronici, in contanti presso la banca o la posta ed assegni bancari o postali.
– Il comma 912 della legge, inoltre, ha previsto che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce più prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione per le seguenti tipologie di rapporto di lavoro: subordinato, co.co.co. e cooperative con soci.
– l’obbligo di utilizzare solo mezzi di pagamento tracciabili non dovrebbe riguardare il pagamento di altre forme di reddito che non derivano da rapporti di lavoro quali ad esempio: borse di studio, attività di amministratore di società, compensi per lavoro autonomo occasionale (contratto d’opera).
– il comma 913, ha previsto anche i casi di esclusione dal nuovo obbligo di pagamento con mezzi tracciabili per: i rapporti di lavoro con le PA perché il limite dell’uso del contante per pagare le retribuzioni è già entrato in vigore con l’articolo 2, comma 4-ter, del Dl 138/2011 che ha previsto di divieto di effettuare pagamenti di retribuzioni o compensi in contante superiori a 1.000 euro e verso gli addetti ai servizi familiari e domestici come colf e badanti se rientranti nel CCNL.
– il comma 911 prevede il divieto di corrispondere la retribuzione in contanti direttamente al lavoratore, a prescindere la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
– Il divieto introdotto sembra, almeno per il momento, non coinvolgere ad esempio i rimborsi spese per trasferte e/o trasferimenti e gli anticipi di spese per conto del datore di lavoro o del committente, in quanto sono somme che non rappresentano una retribuzione sia a livello fiscale che previdenziale.
– sempre il comma 911, prevede anche delle sanzioni per chi paga in contanti gli stipendi con multe che vanno da 1.000 a 5mila euro per il datore di lavoro o committente che viola l’obbligo. Tali sanzioni, sono comunque sospese per 180 giorni dall’entrata in vigore della norma.
– la nuova normativa sull’obbligo di pagamento tracciabili degli stipendi si va quindi ad affiancare al divieto di uso del contante per importi pari o superiori a 3.000 euro, norma che consente l’effettuazione di pagamenti in contante per importi inferiori alla predetta soglia ma non se si tratta di retribuzioni, fatta eccezione per gli stipendi pagati nel settore pubblico e per colf e badanti, in quanto fattispecie escluse dalla nuova normativa.
Il divieto di pagare gli stipendi in contanti ma solo con mezzi di pagamento tracciabili, è in base alla nuova normativa introdotta dalla legge di Bilancio, per:
- datori di lavoro privati;
- committenti privati.
Chi è escluso: sono esclusi dal divieto di pagamento stipendi 2018 con mezzi tracciabili:
- Pubblica Amministrazione;
- pagamenti agli addetti ai servizi familiari e domestici come colf e badanti.
N.B: Le PA e gli addetti ai servizi familiari e domestici come colf e badanti sono esclusi dal nuovo obbligo perché già una legge precedente, articolo 2, comma 4-ter, del Dl 138/2011, ha disposto il limite dell’uso del contante per pagare le retribuzioni e compensi non possa essere superiore a 1.000 euro.
Per gli addetti ai servizi familiari e domestici come colf e badanti che lavorano almeno 4 ore al giorno presso lo stesso datore di lavoro e che hanno un contratto rientrante nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, è possibile il pagamento in contanti dello stipendio.
Il pagamento stipendi in contanti sarà vietato a partire dal 1° luglio 2018 ma al momento manca ancora la sottoscrizione della Convenzione prevista dalla legge, tra Confindustria, banche (ABI) e le Poste.
Il divieto di pagamento in contanti dal 1° luglio 2018 sarà per le seguenti tipologie contrattuali:
- Lavoro subordinato;
- Co.co.co;
- Cooperative.
Esclusi i rapporti di lavoro con le PA e gli addetti ai servizi familiari.
A partire dal 1° luglio 2018, il datore di lavoro e il committente privato potranno effettuare il pagamento delle retribuzioni SOLO tramite pagamenti tracciabili:
- Bonifico bancario o postale dotato di IBAN;
- Strumenti di pagamento elettronico: carta di credito, debito, ecc;
- Assegno bancario o circolare consegnato;
- In contanti ma solo presso uno sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.