Da gennaio cambia il quadro degli incentivi per i nuovi contratti a tempo indeterminato. Per i datori privati viene introdotto uno sgravio del 50% per i primi tre anni di contratto a tutele crescenti, con un tetto annuo di 3mila euro. Il primo anno (vale a dire, nel 2018) l’incentivo riguarderà l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under35 (che non hanno mai avuto prima rapporti d’impiego stabili). Successivamente, da gennaio 2019, l’esonero sarà limitato agli inserimenti “fissi” dei giovani fino a 29 anni.

Metà contributi per tre anni sui neoassunti under 35
Sempre da gennaio, poi, l’esonero contributivo salirà al 100% in altri due casi. In primis, il bonus intero, per tre anni (con tetto annuo a 3mila euro) arriverà con la sottoscrizione di un contratto a tutele crescenti di giovani che hanno svolto alternanza (almeno il 30% del totale delle ore previste) o periodi di apprendistato di primo o di terzo livello. L’incentivo al 100% scatterà anche nelle regioni meridionali, con la proroga nel 2018 del bonus Sud (costo circa 500 milioni di fondi Ue). Qui però l’esonero pieno varrà per un solo anno, e interesserà giovani e disoccupati “senior”.

Credito d’imposta per le spese di formazione nel settore tecnologie 4.0
Con riferimento alla formazione professionale, si introduce, per il 2018, un credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, prevedendo uno stanziamento di 250 milioni di euro per il 2019. Il credito è ammesso fino ad un importo massimo annuo pari a 300.000 euro per ciascun beneficiario. Entro tale limite, la misura del beneficio è pari al 40 per cento delle spese effettuate nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e relative al costo aziendale dei lavoratori dipendenti, per il periodo in cui essi siano occupati nelle attività di formazione.

I fondi per la formazione
Si prevedono stanziamenti per i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) (189 milioni), per il finanziamento dei percorsi formativi relativi ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale e relativi all’alternanza tra scuola e lavoro (125 milioni), per le attività di formazione relative all’apprendistato professionalizzante (15 milioni di euro).

Crescono le soglie di reddito per il bonus 80 euro
Sono innalzate le soglie reddituali per l’accesso al cosiddetto bonus 80 euro, con conseguente ampliamento della platea dei lavoratori beneficiari. Resta ferma la misura del credito, pari a 960 euro annui. Ma a fronte della vigente soglia di 24mila euro, con le modifiche il bonus spetta per un reddito complessivo non superiore a 24.600 euro. Analogamente, le nuove norme dispongono che il bonus decresca, fino ad annullarsi, in presenza di un reddito complessivo pari o superiore a 26.600 euro (a fronte dei vigenti 26mila euro).

Stop ai contanti per le buste paga
I datori di lavoro avranno l’obbligo di pagare lo stipendio tramite strumenti tracciabili. Dal 1° luglio 2018 dovranni effettuarne il pagamento attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali, esclusivamente con specifici mezzi (bonifico, pagamento elettronico, emissione assegni).

Incentivi alle coopche assumono donne e rifugiati
Si introducono incentivi alle assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato (aventi decorrenza dopo il 31 dicembre 2017 e purché stipulati entro il 31 dicembre 2018), da parte delle cooperative sociali, di donne vittime di violenza di genere, inserite in appositi percorsi di protezione. Il contributo è corrisposto per un periodo massimo di 36 mesi, ai fini della riduzione della relativa contribuzione obbligatoria di previdenza ed assistenza sociale, entro un limite di spesa pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018-2020.

Previsto anche un contributo in favore delle cooperative sociali che assumono persone per le quali sia stata riconosciuta la protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, aventi decorrenza dopo il 31 dicembre 2017 e purché stipulati entro il 31 dicembre 2018.
Anche in questo caso Iil contributo è corrisposto per un periodo massimo di 36 mesi, ai fini della riduzione della relativa contribuzione obbligatoria di previdenza ed assistenza sociale, entro un limite di spesa pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2020.

Le deroghe sugli ammortizzatori sociali
In materia di ammortizzatori sociali si consente, per gli anni 2018 e 2019, con riferimento alle imprese di rilevanza economica strategica a livello regionale, con organico superiore a 100 unità lavorative, una deroga ai limiti massimi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale, previo accordo stipulato in sede governativa; si consente alle regioni di autorizzare, per un periodo massimo di 12 mesi, le proroghe in continuità della cassa integrazione guadagni in deroga concesse entro il 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nel 2017, relative a crisi aziendali incardinate presso l’unità di crisi del MISE o delle regioni; si dispone il rifinanziamento dei trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori del gruppo Ilva.