La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza 27115 del 2017, ha riconosciuto, ai singoli lavoratori non aderenti al sindacato firmatario dell’accordo, la possibilità di agire per negare efficacia vincolante nei propri confronti del CCNL aziendale.
Vediamo nello specifico cosa comporta tale decisione della Corte Suprema con l’articolo pubblicato oggi (22.11.2017) dal Sole 24 Ore (Firma: Angelo Zambelli; Titolo: “CCNL aziendali validi per i firmatari”) che di seguito riportiamo.
Interessante pronuncia della Cassazione, che riconosce legittimità ad agire ai singoli lavoratori per negare efficacia vincolante nei propri confronti ad un contratto collettivo stipulato da organizzazioni sindacali diverse da quella cui siano iscritti (Cassazione 10353/04), mentre nega l’esistenza di un diritto o interesse dell’organizzazione sindacale ad agire in giudizio in relazione a validità, efficacia, o interpretazione d’un contratto collettivo alla cui stipulazione sia rimasta estranea.
Con l’enunciazione di questo principio di diritto (sentenza 27115 del 15 novembre scorso), la Corte di legittimità ha rigettato il ricorso per condotta antisindacale promosso contro Trenitalia dall’organizzazione sindacati Autonomi e di Base Ferrovie.
In un’articolata motivazione, che ripercorre buona parte degli arresti giurisprudenziali in materia di contrattazione collettiva aziendale e relativa efficacia soggettiva, la Cassazione ricorda che agli accordi collettivi aziendali è da riconoscere efficacia vincolante analoga a quella del Ccnl, trattandosi pur sempre di atti di autonomia sindacale riguardanti una pluralità di lavoratori collettivamente considerati (per tutte, Cassazione 6695/88).
Come il Ccnl, anche il contratto aziendale è infatti destinato «ad introdurre una disciplina collettiva uniforme dei rapporti di lavoro, sia pure limitatamente ad una determinata azienda o parte di essa» (ex plurimis, Cassazione 3047/85).
A tale riguardo, la giurisprudenza ammette da anni che la contrattazione aziendale possa derogare, anche in peius, al Ccnl (Cassazione 19396/14; 11939/04; 4839/01), non operando il divieto posto dall’articolo 2077 del Codice civile, che concerne esclusivamente i rapporti fra il contratto individuale di lavoro e quello collettivo (Cassazione 19396/14).
La Corte di legittimità ricorda quindi che l’applicabilità dei contratti collettivi aziendali a tutti i lavoratori dell’azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, incontra l’unica eccezione per quei lavoratori che, «aderendo ad un’organizzazione sindacale diversa, ne condividano l’esplicito dissenso e che potrebbero addirittura essere vincolati ad un accordo sindacale separato e di diverso tenore» (Cassazione 6044/12; 10353/04).
Sebbene, infatti, la tutela di interessi collettivi della comunità di lavoro aziendale e l’eventuale inscindibilità della disciplina che ne risulta «concorrono a giustificare l’efficacia erga omnes dei contratti collettivi aziendali» (per tutte, Cassazione 17674/02), tale generalizzata efficacia soggettiva va conciliata, da un lato, con il limite invalicabile del principio fondamentale di libertà, di organizzazione e di attività sindacale di cui all’articolo 39 della Costituzione e, dall’altro, collocata in un sistema fondato su principi privatistici e sulla rappresentanza negoziale delle organizzazioni sindacali (Cassazione 10353/04). A tal fine, può quindi riconoscersi l’efficacia soggettiva erga omnes dei contratti collettivi aziendali come regola di carattere generale, «in quanto si mantenga l’eccezione che la stessa efficacia non può essere estesa anche a quei lavoratori che, aderendo ad un’organizzazione sindacale diversa da quelle che hanno stipulato l’accordo aziendale, ne condividano l’esplicito dissenso».
Quanto sopra ritenuto dalla Cassazione vale ovviamente per la contrattazione collettiva aziendale “di diritto comune”: differente è la fattispecie dei contratti cosiddetti di prossimità (territoriali o aziendali) introdotti dall’articolo 8 del Dl 138/11, convertito in legge 148/11, qualificati espressamente erga omnes dal legislatore con il solo limite del criterio maggioritario degli agenti contrattuali.
Attendiamo l’evoluzione giurisprudenziale per tale differente istituto