L’Inps, con il messaggio n. 2276 del 1° giugno 2017, ha sottolineato che anche le aziende soggette a contrazioni dell’attività lavorativa che si collocano in periodi ricorrenti dell’anno, a causa delle caratteristiche del loro processo produttivo, possono accedere alla CIGO, in presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa. Infatti, in tali casi, la contrazione dell’attività non deriva dalla negligenza o dalla imperizia dell’imprenditore o dalle modalità organizzative dell’impresa, ma dallo stesso settore in cui l’impresa si trova ad operare (come, ad esempio, quello calzaturiero).

Tali aziende, nella relazione tecnica allegata all’istanza, devono illustrare i suddetti profili, e, in particolare, devono descrivere: la complessiva situazione aziendale con riferimento alle caratteristiche della produzione aziendale tenuto conto del settore merceologico, del prodotto e del mercato di riferimento; il contesto economico e produttivo in cui l’impresa opera, con particolare riferimento al segmento di mercato in cui l’azienda si colloca, caratterizzato da processi produttivi soggetti a contrazione ciclica dell’attività; precedenti dell’azienda nel ricorso alla CIG; il numero di lavoratori posti in CIG rispetto all’organico complessivo e rapporto tra contratti di lavoro di natura stabile (a tempo indeterminato) all’interno dell’impresa e contratti di lavoro caratterizzati da temporaneità (un elevato numero di rapporti a tempo indeterminato rispetto a quelli di natura non stabile denoterebbe un’attività aziendale che comunque non è legata soltanto ai cicli del settore di riferimento); continuità dell’attività aziendale.

Resta comunque fermo che il lavoro stagionale non può essere coperto da integrazione salariale mentre, come detto, l’andamento ciclico del settore e del prodotto di riferimento non può essere di per sé causa di rigetto della domanda.

Con lo stesso messaggio, inoltre, l’istituto ha fornito chiarimenti in merito alla semplificazione delle modalità di compilazione del “file CSV”. Inoltre, ha specificato che le indicazioni fornite, nonché quelle di cui al precedente messaggio n. 1856/2017,trovano applicazione a tutte le istanze di CIGO non ancora definite.