La riforma forma ha previsto una modifica sostanziale per l trattamento economico dei lavorati coinvolti in una procedura di licenziamento collettivo ex L. 223/1991, infatti, L’art.2 ,comma 71 ,della legge n.92/2012 ,dispone quanto segue: sono abrogate le seguenti disposizioni della legge n.223/91:

  1. a) articolo 5,( (relativo ai Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese),commi 4, 5 e 6:
  2. b) articoli 6 (relativo Lista di mobilità e compiti della Commissione regionale per l’impiego), 7(relativo Indennità di mobilità), ed 8 (relativo Collocamento dei lavoratori in mobilità e 9 (relativo Cancellazione del lavoratore dalla lista di mobilità);
  3. c) articolo 10, comma 2, (relativo Norme in materia di integrazione salariale per i lavoratori del settore dell’edilizia);
  4. d) articolo 16, commi da 1 a 3,(relativo Indennità di mobilità per i lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale);
  5. e) articolo 25, comma 9, (relativo alla riduzione per assunzioni lavoratori iscritti lista mobilita)
  6. f) articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451; g) articoli da 9 a 19 della legge 6 agosto 1975, n. 427.

In materia di  licenziamento collettivo, invece, non viene modificato l’obbligo di avvio della procedura sindacale e amministrativa, nel rispetto dei i tempi e delle modalità di cui alla citata legge 223/91.

Quanto affermato vale sia per imprese ammesse al trattamento straordinario di cigs – che ritengano di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative – che per quelle occupanti più di quindici dipendenti (compresi i dirigenti) e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell’arco di 120 giorni.

Per le procedure di mobilità che non pervengano a conclusione con il licenziamento prima del 31 dicembre 2016, vengono meno alcuni oneri e formalità, nel senso che non si dovrà più effettuare il versamento anticipato della mensilità dell’indennità di ‘avvenuto mobilità, né dovrà darsi più conto, nella lettera di avvio della procedura, dell’intervenuto versamento. Inoltre, vengono meno gli incentivi sulla misura  del contributo dovuto a seguito all’accordo con le organizzazioni sindacali.

Al contrario, il datore dovrà versare il ticket di licenziamento di cui alla legge 92/12 , poiché viene meno la specifica esenzione, come da previsione dell’articolo 2,comma 33 della citata legge 92/2012.

In ordine agli elementi fondamentali dell’avvicendamento normativo ,si richiama la Circolare n. 2 /2013, con cui l’Inps ha chiarito gli elementi essenziali degli effetti del medesimo , precisando che per fruire dell’indennità di mobilità il licenziamento deve perfezionarsi entro il 31 dicembre 2016 ,sottolineando che in caso di procedure di licenziamento collettivo, ai fini del regime applicabile, va verificata ,non già la data di avvio della procedura, bensì quella di licenziamento.

Oltre che le norme della legge 223/91 relative all’indennità di mobilità, verranno meno :

a)l’articolo 11, comma 2 della legge 223/91(trattamento per i lavoratori adibiti al completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni del settore edile);

  1. b) l’articolo 3, commi 3 e 4, del Dl 299/94 (trattamento speciale per licenziamento collettivo in edilizia al termine di un programma di trattamento straordinario di integrazione salariale)

c)le disposizioni degli articoli da 9 a 19 della legge 427/75 (regime speciale per impiegati e operai nel settore edile in caso di disoccupazione).