In presenza di determinati presupposti, gli ispettori, nel corso dell’ispezione, possono adottare il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, inoltre, il personale ispettivo può acquisire il consenso scritto del datore di lavoro e del lavoratore riguardo la loro adesione alla procedura conciliativa monocratica c.d. contestuale, ai sensi dell’ultimo comma art. 11 D.Lgs. n. 124/2004.
Vediamo, ora, le singole ipotesi:
- Sospensione dell’attività imprenditoriale
La sospensione dell’attività imprenditoriale è disciplinata dall’art. 14 T.U. Sicurezza, così come modificato dall’art. 41 della Legge n. 133/2008 e da ultimo dall’art. 11 del D.Lgs. n. 106/2009, la suddetta disposizione prevede due diversi presupposti che, alternativamente o cumulativamente tra loro, possono portare alla sospensione dell’attività imprenditoriale, ovvero a) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; b) gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
- presupposto: impiego lavoratori irregolari
La Direttiva del Ministro del Lavoro 18 settembre 2008 ha previsto che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sospende l’attività a partire dalle ore 12.00 del giorno successivo all’ispezione.
Il comma 11bis, dell’art. 14 D.Lgs. n. 106/2009 nella sua nuova formulazione, stabilisce che
” In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori”.
Pertanto, il provvedimento di sospensione dell’attività di impresa viene adottato dal personale di vigilanza, contestualmente all’accesso ispettivo, mentre gli effetti del predetto provvedimento sono differiti alle ore 12.00 del giorno successivo, tranne i casi di “pericolo imminente” o “grave rischio per la salute dei lavoratori o terzi”, dove gli effetti sono immediati.
- presupposto: violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.
Il provvedimento di sospensione dei lavori, emesso in seguito a gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, una volta notificato, produce i suoi effetti immediatamente e di solito la notifica è contestuale all’accesso ispettivo, pertanto non vi è differimento degli effetti, come per il caso di impiego di manodopera irregolare, questo perché il provvedimento ha una funzione cautelare, serve a scongiurare eventuali rischi.
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